Uno dei due quesiti referendari sull’ acqua prevede l’abrogazione dell’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008 , relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
L’articolo 23 bis del decreto 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 parla in generale dei servizi pubblici e non solo di acqua, ma non è vero che in caso di abrogazione dell’articolo di legge decade la possibilità di assegnare all’esterno i servizi pubblici.
Infatti l’articolo 23 bis del decreto 112/2008 ha modificato l’art. 113 del TUEL (approvato con il decreto legislativo 267 del 2000) che vi riporto per comodità
Articolo 113
Forme di gestione
- I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116.
Con l’abrogazione del l’articolo 23 bis del decreto 112/2008 ritorna a valere l’art. 113 del TUEL , pertanto la gestione de i servizi pubblici locali può continuare ad essere assegnata nelle forme sopra elencate.